TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezioni Unite, sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 – Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Corte di Cassazione ordinanza n. 31917 depositata il 28 ottobre 2022 – Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell’Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati può avvalersi dell'Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 – Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad ‘un reddito, bensì al patrimonio. in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili

Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad 'un reddito, bensì al patrimonio. in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8383 del 23 marzo 2023 – In caso di sequestro preventivo – ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

In caso di sequestro preventivo - ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l'anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l'imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 – Rinvio ad un nuovo esame delle SS. UU. della valenza precettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8475 depositata il 24 marzo 2023 Tributi - Rimborso IRPEG - Eccezione di prescrizione - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Art.2, comma 58, Legge n.350/2003 - Questione di legittimità costituzionale Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3784 depositata l’ 8 febbraio 2023 – Crediti non spettanti e crediti inesistenti rinvio alle SS.UU. per un intervento nomofilattico chiarificatore a più ampio raggio sulla nozione stessa di credito inesistente e sulla sua differenziazione rispetto al credito non spettante

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 3784 depositata l' 8 febbraio 2023 Tributi - Credito di imposta spettante in relazione agli investimenti per aree svantaggiate - Crediti non spettanti e crediti inesistenti - Utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7906 depositata il 17 marzo 2023 – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura

Corte di Cassazione ordinanza n. 9900 depositata il 15 aprile 2021 – L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota

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