TRIBUTI

Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiarazione prevista dall’articolo 45-bis, comma 1, lett. b), punto i), del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 15 marzo 2011 – Risposta n. 272 del 3 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 272 del 3 aprile 2023 Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiarazione prevista dall'articolo 45-bis, comma 1, lett. b), punto i), del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 15 marzo 2011 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

Applicazione del regime di call-off stock e operazioni triangolari – Risposta n. 271 del 3 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 271 del 3 aprile 2023 Applicazione del regime di call-off stock e operazioni triangolari Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società Alfa (anche, ''l'Istante''), attiva nel settore automotive, si occupa in via prevalente della progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezioni Unite, sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 – Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso

Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo Italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria – Convenzione Italo-Bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 389/1990) – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023 – INPS – Messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023

INPS - Messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo Italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria - Convenzione Italo-Bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 389/1990) - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023 1. Premessa Con il messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 [...]

Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro – Risposta n. 274 del 4 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 274 del 4 aprile 2023 Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Unione istante (di seguito anche l'Ente o l'Istante) rappresenta che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni [...]

Informazioni tariffarie vincolanti – Circolare n. 11 del 31 marzo 2023 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 11 del 31 marzo 2023 Informazioni tariffarie vincolanti 1. PREMESSA Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione - CDU), i dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune. [...]

CORTE di GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. C-616/21 30 marzo 2023 – L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

CORTE di GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. C-612/21 del 30 marzo 2023 – Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici

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