TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2020, n. 23663 – In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria

In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23825 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23824 – Solo nel caso di contestazione ai sensi dell’art. 37 bis d.p.r. 600/1973, ai commi 4 e 5, si prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite

Solo nel caso di contestazione ai sensi dell'art. 37 bis d.p.r. 600/1973, ai commi 4 e 5, si prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23698 – In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23671 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata consegna o messa a disposizione di scritture contabili legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata consegna o messa a disposizione di scritture contabili legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23799 – In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

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