cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16917 depositata il 19 giugno 2024 – Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16150 depositata l’ 11 giugno 2024 – Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17008 depositata il 20 giugno 2024 – La disposizione dell’art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall’art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

La disposizione dell'art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall'art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16630 depositata il 14 giugno 2024 – L’istituto della revoca del licenziamento ha natura di diritto potestativo, se esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento, che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.

L’istituto della revoca del licenziamento ha natura di diritto potestativo, se esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16720 depositata il 17 giugno 2024 – In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16770 depositata il 17 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17036 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 11333 depositata il 29 aprile 2024 – Qualora l’omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

Qualora l'omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

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