cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35363 depositata il 18 dicembre 2023 – La controversia restitutoria, che scaturisca da una decisione già passata in giudicato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, in ragione dell’actio iudicati, il diritto di credito dell’ente previdenziale ha assunto un’autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente, alla stregua di un accertamento provvisto del crisma del giudicato

La controversia restitutoria, che scaturisca da una decisione già passata in giudicato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, in ragione dell’actio iudicati, il diritto di credito dell’ente previdenziale ha assunto un’autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente, alla stregua di un accertamento provvisto del crisma del giudicato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33527 depositata il 19 dicembre 2023 – La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35355 depositata il 18 dicembre 2023 – L’attribuzione della pensione di reversibilità postula la titolarità dell’assegno di divorzio, intesa come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge

L’attribuzione della pensione di reversibilità postula la titolarità dell’assegno di divorzio, intesa come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35190 depositata il 15 dicembre 2023 – In tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata,

In tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest'ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata,

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33937 depositata il 5 dicembre 2023 – Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v. Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v. Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 – Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34155 depositata il 6 dicembre 2023 – La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.

La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35516 depositata il 19 dicembre 2023 – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

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