cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3760 – In materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile d’ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto alcun giudicato interno

In materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile d'ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto alcun giudicato interno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3253 – Una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2021, n. 3593 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di me. rito, nonché, specificamente, dell’atto di appello

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di me. rito, nonché, specificamente, dell'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3601 – In tema di ricorso per cassatone, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità

In tema di ricorso per cassatone, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3599 – La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione

La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3462 – In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, ed in particolare prima del Io gennaio 1989. Tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza

In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, ed in particolare prima del Io gennaio 1989. Tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3459 – Gli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, anche nel caso in cui essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad I.V.A., non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

Gli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, anche nel caso in cui essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad I.V.A., non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

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