DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27407 depositata il 26 settembre 2023 – Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell’addebito, con invito all’incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell'addebito, con invito all'incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27525 depositata il 28 settembre 2023 – L’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorra quando la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua, per difetto sopravvenuto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, abbia conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio sia ravvisabile quando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto di altre domande; sicché, l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorra quando la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua, per difetto sopravvenuto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, abbia conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio sia ravvisabile quando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto di altre domande; sicché, l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27332 depositata il 26 settembre 2023 – L’impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

L'impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26927 depositata il 20 settembre 2023 – La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall’apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell’art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla già menzionata sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto

La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla già menzionata sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38306 depositata il 19 settembre 2023 – Il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d’ufficio, che si consuma con l’abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell’accertamento della consumazione del delitto

Il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell'accertamento della consumazione del delitto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26997 depositata il 21 settembre 2023 – Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26637 depositata il 15 settembre 2023 – Il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

Il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

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