lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27569 – Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l’illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell’art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale

Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l'illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26449 – Il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte, si pone, dunque, come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così anche in fase integrativa il contenuto e gli effetti del contratto

Il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si pone, dunque, come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così anche in fase integrativa il contenuto e gli effetti del contratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26452 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26692 – Contratto di lavoro subordinato a termine e ragioni giustificatrici

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26692 Rapporto di lavoro - Contratto a termine - Nullità - Ragioni giustificatrici Rilevato che con sentenza n. 401 dell'8 marzo 2017, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Aeroporti di P. S.p.A., ha respinto la domanda [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26262 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.; con il conseguente venir meno dell’unicità del rapporto, qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c.; con il conseguente venir meno dell'unicità del rapporto, qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 settembre 2021, n. C-285/20 – L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione

L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26274 – CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici – Svolgimento di fatto di mansioni riferite a livello superiore

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2021, n. 26274 Inquadramento - CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici - Svolgimento di fatto di mansioni riferite a livello superiore - Conseguimento automatico di posizione economica superiore - Esclusione Fatti di causa Con sentenza del 27 maggio 2015, la Corte d'Appello di Milano confermava [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26271 – Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo

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