CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27569 – Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l’illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell’art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale
Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l'illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale