parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1244 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche il reddito complessivo netto del contribuente, determinato sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 610 – E’ legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione sull’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione sull'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

Nullità dell’accertamento effettuato con metodo sintetico se l’incremento patrimoniale con un prestito

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 608 depositata il 15 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sul redditometro ha affermato che "in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 608 depositata il 15 gennaio 2020 – Nel contenzioso tributario «ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel contenzioso tributario «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34567 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti d’affari. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti d'affari. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega

Legittimo l’accertamento fondato sul redditometro con onere della prova contraria a a carico del contribuente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29761 depositata il 15 novembre 2019 intervenendo in tema di accertamento con metodo sintetico ha statuito che è legittimo l’accertamento con il redditometro fondato sull'acquisto dell’automobile pagata a con rate mensili e dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva così come predeterminati [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34726 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33776 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

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