SANZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 3, sentenza n. 3352 depositata il 3 novembre 2022 – La pretesa fiscale sanzionatoria si estende anche al consulente fiscale la cui partecipazione consapevole alle violazioni tributarie del contribuente sia stata accertata dall’amministrazione finanziaria. Tale responsabilità del professionista si ha quando lo stesso non si limiti a svolgere il mero ruolo di intermediario nell’inoltro per via telematica della dichiarazione oggetto di controllo, ma abbia partecipato attivamente alla fase di elaborazione e compilazione della dichiarazione oggetto di controllo da parte dell’autorità finanziaria

La pretesa fiscale sanzionatoria si estende anche al consulente fiscale la cui partecipazione consapevole alle violazioni tributarie del contribuente sia stata accertata dall’amministrazione finanziaria. Tale responsabilità del professionista si ha quando lo stesso non si limiti a svolgere il mero ruolo di intermediario nell’inoltro per via telematica della dichiarazione oggetto di controllo, ma abbia partecipato attivamente alla fase di elaborazione e compilazione della dichiarazione oggetto di controllo da parte dell’autorità finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2856 depositata il 2 novembre 2022 – L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 13, sentenza n. 6855 depositata il 18 ottobre 2022 – L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente

L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. l'amministratore al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso oltre che per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni

Corte di Cassazione sentenza n. 33434 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

In tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente

Corte di Cassazione ordinanza n. 33097 depositata il 9 novembre 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell’art. 7 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472 – che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa – si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale; la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale; la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1356 depositata il 17 gennaio 2023 – In tema di cessioni ai sensi dell’art. 8 del dpr 633/72 ai fini sanzionatori, non trova applicazione in ipotesi la previsione (generale) dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997, ma lo ius superveniens più favorevole costituito dal regime sanzionatorio speciale introdotto dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che prevede (peraltro, in maniera strutturalmente analoga al menzionato art. 11) una sanzione in misura fissa da euro 250,00 a euro 2.000,00

In tema di cessioni ai sensi dell'art. 8 del dpr 633/72 ai fini sanzionatori, non trova applicazione in ipotesi la previsione (generale) dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997, ma lo ius superveniens più favorevole costituito dal regime sanzionatorio speciale introdotto dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che prevede (peraltro, in maniera strutturalmente analoga al menzionato art. 11) una sanzione in misura fissa da euro 250,00 a euro 2.000,00

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2359 depositata il 25 gennaio 2023 – La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. In caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. In caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale

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