In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 24462 depositata l’ 8 agosto 2022 – In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali
il 30 Ottobre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: agevolazioni fiscali, ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, tributi locali
Corte di Cassazione ordinanza n. 23328 depositata il 26 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili
il 22 Ottobre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, tributi locali
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 21956 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata
il 16 Settembre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, tributi locali
In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata
Leggi tuttoCommissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione n. 19, sentenza n. 3742 depositata il 2 maggio 2022 – Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo
il 16 Settembre, 2022in COMMISSIONI TRIBUTARIE, TRIBUTItags: COMMISSIONI TRIBUTARIE, tributi locali
Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo
Leggi tuttoCommissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 264 depositata il 27 aprile 2022 – Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali
il 16 Settembre, 2022in COMMISSIONI TRIBUTARIE, TRIBUTItags: COMMISSIONI TRIBUTARIE, tributi locali
Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali.
Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.
Corte di Cassazione ordinanza n. 21810 depositata l’ 11 luglio 2022 – Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
il 11 Settembre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI, tributi locali
Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 21808 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc”
il 11 Settembre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: ATTI IMPOSITIVI, cassazione tributi, tributi locali
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc”
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 21555 depositata il 7 luglio 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente
il 2 Settembre, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, tributi locali
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente
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