tributi locali

Corte di Cassazione ordinanza n. 28932 depositata il 18 ottobre 2023 – In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l’IMU e la TASI) sull’area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica, e la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

Imposta municipale propria (IMU) – Richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni – Quesiti – MINISTERO delle FINANZE – Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023

MINISTERO delle FINANZE - Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 Imposta municipale propria (IMU) - Richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni - Quesiti Con i quesiti indicati in oggetto sono state rappresentate diverse problematiche legate all’applicabilità dell’imposta municipale propria (IMU) [...]

Per l’esenzione IMU è decisiva la presentazione della denuncia per i fabbricati delle imprese edili destinati alla vendita

La corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28806 depositata il 17 ottobre 2023, intervenendo in tema di esenzione IMU, ha riaffermato che l'esenzione IMU per gli immobili delle imprese edili destinati alla vendita è subordinato all'obbligo della presentazione della dichiarazione e quindi la sua omissione impedisce di usufruire dell'esenzione e nessun altro adempimento può essere [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023 – L’IMU/ICI, TARSU e per quei tributi locali aventi natura di obbligazione periodica o di durata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato”

L'IMU/ICI, TARSU e per quei tributi locali aventi natura di obbligazione periodica o di durata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31188 depositata il 9 novembre 2023 – L’efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

L'efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28469 depositata il 12 ottobre 2023 – In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all’Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d’intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest’ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti

In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d'imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all'Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d'intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest'ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28460 depositata il 12 ottobre 2023 – In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita

In tema d'ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita

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