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In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.

In tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5318 depositata il 28 febbraio 2025 – In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita

In tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita

Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP – Art. 83, co. 1, del Tuir – Art. 8, co. 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022 – Risposta n. 63 del 4 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 63 del 4 marzo 2025 Errori contabili - Errata classificazione - Correzione - Rilevanza IRES e IRAP - Art. 83, co. 1, del Tuir - Art. 8, co. 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Con [...]

Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – Disciplina transitoria – Legge n. 205 del 2017 – Rinuncia ai dividendi – Sopravvenienza attiva – Art. 88, co. 4-bis, del TUIR – Assenza – Risposta n. 59 del 3 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 59 del 3 marzo 2025 Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore - Disciplina transitoria - Legge n. 205 del 2017 - Rinuncia ai dividendi - Sopravvenienza attiva - Art. 88, co. 4-bis, del TUIR - Assenza Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

Enti non commerciali – Operazione di cessione o conferimento di brevetto su risultati dell’attività di ricerca prodotti da inventori propri dipendenti – Redditi diversi – Articolo 67, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Risposta n. 51 del 28 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 51 del 28 febbraio 2025 Enti non commerciali - Operazione di cessione o conferimento di brevetto su risultati dell'attività di ricerca prodotti da inventori propri dipendenti - Redditi diversi - Articolo 67, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) Con [...]

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 58 del 3 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 58 del 3 marzo 2025 Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 3734 depositata il 5 novembre 2024 – In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell’anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell’ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale

In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale

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