Archivi mensili: Dicembre 2020

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24399 – La contribuente avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, restando invece inammissibile, nel contesto di un impianto motivazionale che consente comunque il controllo sulla ratio decidendi, ciascuna censura con la quale si lamenta la carenza motivazionale della decisione impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione

La contribuente avrebbe dovuto dolersi dell'omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, restando invece inammissibile, nel contesto di un impianto motivazionale che consente comunque il controllo sulla ratio decidendi, ciascuna censura con la quale si lamenta la carenza motivazionale della decisione impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33820 depositata il 30 novembre 2020 – Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è un reato proprio, perché può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, se l’imputato sia o meno amministratore dell’ente cui si riferiscono i documenti e le scritture contabili che si assumono occultate (o distrutte)

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è un reato proprio, perché può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, se l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti e le scritture contabili che si assumono occultate (o distrutte)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27371 – Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà

Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA – Sentenza 13 novembre 2020, n. 249 – La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2020, n. 26947 – In tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell’interposizione, prevista dal comma terzo dell’art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali

In tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione, prevista dal comma terzo dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27188 – Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27183 – Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27185 – La sussistenza delle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis

La sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis

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