Corte CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 luglio 2019, n. C-273/18 – Per negare il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l’esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l’autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone

per negare il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l’esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l’autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 03 luglio 2019, C-316/18 – Un soggetto passivo che svolga sia attività soggette a imposta sul valore aggiunto sia attività esenti da tale imposta, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 03 luglio 2019, C-316/18 IVA - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell’insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo - Spese generali 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 giugno 2019, n. C-607/17 – Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo in caso di fusione, mentre un siffatto trasferimento è previsto dallo Stato membro da cui dipende la società controllante in caso di fusione tra società residenti, non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che esse siano fiscalmente prese in considerazione da un terzo per gli esercizi futuri.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 giugno 2019, n. C-607/17 «Rinvio pregiudiziale - Imposta sulle società - Gruppo di società - Libertà di stabilimento - Deduzione delle perdite subìte da una società controllata non residente - Nozione di "perdite definitive" - Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante - Normativa [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 giugno 2019, n. C-404/18 – Parità di trattamento fra uomini e donne, la stessa tutela offerta alla persona tutelata andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda una persona tutelata ai sensi della presente direttiva, o che testimoni in suo favore”, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Parità di trattamento fra uomini e donne, la stessa tutela offerta alla persona tutelata andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda una persona tutelata ai sensi della presente direttiva, o che testimoni in suo favore", anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 giugno 2019, n. C-185/18 – La direttiva IVA nonché il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’IVA, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi

La direttiva IVA nonché il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’IVA, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 giugno 2019, n. C-317/18 – Una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 14 maggio 2019, n. C-55/18 – La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Direttiva 2003/88/CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavorator

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 14 maggio 2019, n. C-55/18 Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e settimanale [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 maggio 2019, n. C-265/18 – IVA, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d’affari di riferimento, ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni

laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d’affari di riferimento, ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

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