TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11025 depositata il 26 aprile 2023 – Il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nel prevedere il rimborso d’ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell’annullamento dell’atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali ricomprendendo anche il cd. “aggio”

Il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali ricomprendendo anche il cd. "aggio"

Corte di Cassazione ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023 – Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano”. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi

Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano". La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10779 depositata il 21 aprile 2023 – Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni

Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10777 depositata il 21 aprile 2023 – La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 58

La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev'essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c. comporta, pertanto, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 58

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10720 depositata il 20 aprile 2023 – Nella disciplina delle società “non operative” possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di “esclusione” oppure di “disapplicazione”. Le prime sono disciplinate dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell’art. 30 (per il quale “(c)on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo”

Nella disciplina delle società "non operative" possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di "esclusione" oppure di "disapplicazione". Le prime sono disciplinate dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell'art. 30 (per il quale "(c)on provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10781 depositata il 21 aprile 2023 – In tema di redditi d’impresa, quand’anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un’utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull’ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

In tema di redditi d'impresa, quand'anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull'ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10712 depositata il 20 aprile 2023 – Sono esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRAP del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario relativi ai lavoratori distaccati

Sono esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRAP del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario relativi ai lavoratori distaccati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10584 depositata il 19 aprile 2023 – In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi

In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi

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