TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17165 depositata il 1° giugno 2026 – In mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme innanzi richiamate sia quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell’effetto traslativo del diritto

In mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme innanzi richiamate sia quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell'effetto traslativo del diritto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16844 depositata il 29 maggio 2026 – In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17817 depositata il 4 giugno 2026 – Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l'IVA, in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d'imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17820 depositata il 4 giugno 2026 – Nei giudizi tributari di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riserva convenzionale in favore dell’Avvocatura dello Stato non opera per le liti innanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità

Nei giudizi tributari di merito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riserva convenzionale in favore dell'Avvocatura dello Stato non opera per le liti innanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n 17169 depositata il 1° giugno 2026 – In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue – quando l’indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società I. e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, senza la necessità di provare l’avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD)

In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società I. e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16846 depositata il 29 maggio 2026 – Qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13192 depositata il 7 maggio 2026 – In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

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