TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza dell’ 11 dicembre 2025, depositata l’ 8 gennaio 2026 – Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025 Avvisi d'accertamento - TARSU/TIA - Comunicazioni e notificazioni - Contribuente - Difesa tecnica - Importo - Procura - Deposito cartaceo - Accoglimento Fatti di causa Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quattro avvisi d'accertamento riguardanti la TARSU/TIA, notificatigli [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32096 depositata il 10 dicembre 2025 – In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 32067 depositata il 10 dicembre 2025 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell' art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32109 depositata il 10 dicembre 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32091 depositata il 10 dicembre 2025 – L’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto/resistente costituisce eccezione de iure tertii, che non può essere sollevata da altro convenuto/resistente, in quanto deducibile soltanto dalla parte direttamente interessata

L'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto/resistente costituisce eccezione de iure tertii, che non può essere sollevata da altro convenuto/resistente, in quanto deducibile soltanto dalla parte direttamente interessata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n . 32076 depositata il 10 dicembre 2025 – Derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinato, dunque, all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria

Derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato, dunque, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria

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