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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41343 depositata il 3 novembre 2022  – La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall’area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)

La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32441 – Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32423 – La ricorrenza in quel medesimo frangente di patologie di rango psichico esposte dalla ricorrente non può essere valorizzata a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un’intenzionalità lesiva ai danni della ricorrente, restando in ragione di ciò non integrata la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.

La ricorrenza in quel medesimo frangente di patologie di rango psichico esposte dalla ricorrente non può essere valorizzata a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un’intenzionalità lesiva ai danni della ricorrente, restando in ragione di ciò non integrata la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 – Legittimo trattenere il mancato preavviso a seguito delle dimissioni per giusta causa del dirigente

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 Dirigente - Dimissioni per giusta causa - Mancato preavviso - Indennità - Trattenute T.F.R. - Legittimità Rilevato che 1. A.S., già dirigente della E.T. S.r.l., dimessosi il 17.4.2014 ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi (industria) [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32114 – Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31534 – Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31510 – L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 – La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali; diversamente per i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e seguenti del codice civile o l’omessa disamina di fatti decisivi

La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali; diversamente per i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile o l'omessa disamina di fatti decisivi

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