SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32378 – Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale

Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32290 – L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 07 novembre 2022, n. 224 – Illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati

Illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati

Corte di Cassazione sentenza n. 25857 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite e ciò per evitare la presunzione di rinuncia alle stesse a mente dell’art. 346 cod. proc. civ.; non occorre, quindi, proporre appello incidentale, che è richiesto solo per le domande proposte, esaminate e rigettate dal primo giudice, anche in modo implicito

Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite e ciò per evitare la presunzione di rinuncia alle stesse a mente dell’art. 346 cod. proc. civ.; non occorre, quindi, proporre appello incidentale, che è richiesto solo per le domande proposte, esaminate e rigettate dal primo giudice, anche in modo implicito

Corte di Cassazione sentenza n. 25756 depositata il 1° settembre 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2022, n. 32379 – La trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l’assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti.

La trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l'assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41349 depositata il 3 novembre 2022  – Sul datore di lavoro grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori

Sul datore di lavoro grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori

Torna in cima