TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 4898 depositata il 16 febbraio 2023 – Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano”. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi

Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano". La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche – Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche L’articolo 9, comma 4, del [...]

Trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex-trust americano – Art. 44, comma 1, lett. g-sexies) Tuir – Risposta n. 309 depositata il 28 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 309 depositata il 28 aprile 2023 Trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex-trust americano - Art. 44, comma 1, lett. g-sexies) Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'''Istante'' o ''Beneficiaria'', residente in Italia, è [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10779 depositata il 21 aprile 2023 – Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni

Sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10720 depositata il 20 aprile 2023 – Nella disciplina delle società “non operative” possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di “esclusione” oppure di “disapplicazione”. Le prime sono disciplinate dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell’art. 30 (per il quale “(c)on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo”

Nella disciplina delle società "non operative" possano disapplicare le disposizioni recate in siffatta normativa, in modo automatico, al ricorrere di apposite cause di "esclusione" oppure di "disapplicazione". Le prime sono disciplinate dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, della l. n. 724 del 1994, e vi rientra, tra le altre, per quanto qui rileva, quella di cui al n. 6-ter attinente a varie procedure concorsuali, compreso il concordato preventivo; le seconde, in base al comma 4-ter dell'art. 30 (per il quale "(c)on provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10781 depositata il 21 aprile 2023 – In tema di redditi d’impresa, quand’anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un’utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull’ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

In tema di redditi d'impresa, quand'anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzino iniziative imperniate sull'ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti

Torna in cima