accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10679 depositata il 4 aprile 2022 – I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

Corte di Cassazione ordinanza n. 10673 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall’art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall'art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10579 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica  imposto  dall’art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica  imposto  dall'art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 10569 depositata il 1° aprile 2022 – I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10568 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l’Ufficio fornisca prove “certe”

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l'Ufficio fornisca prove "certe"

Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022 – In tema  di accertamento dei  redditi d’impresa,  con riguardo ad un’attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile

In tema  di accertamento dei  redditi d'impresa,  con riguardo ad un'attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento ai sensi dell'art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell'intera documentazione contabile

Corte di Cassazione sentenza n. 10351 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione  di  utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione  di  utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità

Corte di Cassazione sentenza n. 10271 depositata il 31 marzo 2022 – I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo, da iscrivere  perciò nel conto economico  dell’esercizio in cui si sostengono, ammettono la sua deroga e dunque la loro capitalizzazione soltanto allorché essi siano assimilabili ai costi di start-up e siano sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società  o di  una nuova attività ovvero se direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, che risulti da un piano approvato dagli amministratori

I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo, da iscrivere  perciò nel conto economico  dell'esercizio in cui si sostengono, ammettono la sua deroga e dunque la loro capitalizzazione soltanto allorché essi siano assimilabili ai costi di start-up e siano sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società  o di  una nuova attività ovvero se direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, che risulti da un piano approvato dagli amministratori

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