IVA

Corte di Cassazione sentenza n. 25472 depositata il 29 agosto 2022 – In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità

Aliquota IVA cessione di ecotomografi ad ultrasuoni – Art. 124 D.L. 34/2020 – Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 446 del 9 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 446 del 9 settembre 2022 Aliquota IVA cessione di ecotomografi ad ultrasuoni - Art. 124 D.L. 34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  Alfa S.p.A. commercializza sul territorio italiano diverse [...]

Aliquota IVA – Attività prodromiche al progetto di bonifica – Tabella A, Parte II, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 – Risposta n. 445 del 9 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 445 del 9 settembre 2022 Aliquota IVA - Attività prodromiche al progetto di bonifica - Tabella A, Parte II, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La Società ALFA (di seguito anche "Istante" o la "Società") [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 – Sia in tema d’imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Sia in tema d'imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 25208 depositata il 24 agosto 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali

Corte di Cassazione ordinanza n. 25188 depositata il 24 agosto 2022 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 24655 depositata il 10 agosto 2022 – La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione sentenza n. 24603 depositata il 10 agosto 2022 – Nel caso di anticipata fatturazione dell’acquisto, il contenuto economico dell’operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all’importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti e l’operazione nel momento dell’acconto o della fatturazione anticipata sembri certa. La nota di credito e l’emissione della nuova fattura con applicazione dell’IVA deve essere emesse una volta assunta la consapevolezza della circostanza che l’imbarcazione oggetto di cessione è usata per uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l’anno dalla scoperta

Nel caso di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata sembri certa. La nota di credito e l’emissione della nuova fattura con applicazione dell’IVA deve essere emesse una volta assunta la consapevolezza della circostanza che l’imbarcazione oggetto di cessione è usata per uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l’anno dalla scoperta

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