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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22226 – Mancata comunicazione ex art. 4, co. 9, L. 223/1991 – Ulteriori domande di accertamento della sussistenza di demansionamento e mobbing

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22226 Procedura di mobilità - Mancata comunicazione ex art. 4, co. 9, L. 223/1991 - Ulteriori domande di accertamento della sussistenza di demansionamento e mobbing - Costituzione tardiva della società - Principio di non contestazione - Danno risarcibile - Responsabilità contrattuale - Danno collegato all'inadempimento datoriale [...]

Il trattamento economico, nei contratti di somministrazione irregolari, è quello applicato dalla società utilizzatrice

La Cassazione, con l'ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 intervenendo in materia trattamento economico in ipotesi di irregolare contratto di somministrazione ha affermato che pur dandosi atto che "il legislatore abbia inteso stigmatizzare la violazione dei limiti sanciti dagli artt. 20 e 21, con la sanzione della nullità del contratto - coerente con [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 – Il legislatore ha inteso stigmatizzare la violazione dei limiti sanciti dagli artt. 20 e 21, con la sanzione della nullità del contratto ma non può sottacersi che la relazione biunivoca fra questi soggetti del rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, appaia limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, considerato che, quale datore di lavoro, è il somministratore il soggetto tenuto all’obbligo retributivo

Il legislatore ha inteso stigmatizzare la violazione dei limiti sanciti dagli artt. 20 e 21, con la sanzione della nullità del contratto ma non può sottacersi che la relazione biunivoca fra questi soggetti del rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, appaia limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, considerato che, quale datore di lavoro, è il somministratore il soggetto tenuto all'obbligo retributivo

La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre 2020 intervenendo in tema di validità delle conciliazioni giudiziali ha riaffermato che "la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre 2020 – Gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, del resto, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità. Inoltre la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non consente inquadramenti automatici del personale

Gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, del resto, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità. Inoltre la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non consente inquadramenti automatici del personale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21890 – In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata

In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione del contratto è riservata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20904 – Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa

Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa

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