lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4634 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre", dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all'assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l'indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell'esigenza e dell'idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4640 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l’art. 22-ter del CCNL del 16 maggio 1995, Comparto Ministeri, come integrato dall’art. 4 del CCNL del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell’iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso CCNL, prima di adottare il provvedimento di dispensa

In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l'art. 22-ter del CCNL del 16 maggio 1995, Comparto Ministeri, come integrato dall'art. 4 del CCNL del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell'interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell'iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso CCNL, prima di adottare il provvedimento di dispensa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4550 depositata il 20 febbraio 2024 – Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali

Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà”, atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4350 depositata il 19 febbraio 2024 – In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale – Anno di competenza 2023 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 23 febbraio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 23 febbraio 2024 Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale - Anno di competenza 2023 La Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative comunica che entro il 31 marzo 2024, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4482 depositata il 20 febbraio 2024 – La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 – Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

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