La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità
può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo
esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 – La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore
il 8 Agosto, 2021in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 depositata il 4 marzo 2008 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria
il 8 Agosto, 2021in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria
Leggi tuttoProroga dei versamenti al 15 settembre – Risoluzione 05 agosto 2021, n. 53/E dell’Agenzia delle Entrate
il 6 Agosto, 2021in TRIBUTItags: COMPENSAZIONI e VERSAMENTI, RISOLUZIONI TRIBUTARIE
AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 agosto 2021, n. 53/E Proroga dei versamenti Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), […]
Leggi tuttoASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 04 agosto 2021, n. 2516 – Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147: nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo
il 6 Agosto, 2021in VARIEtags: VARIE
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 04 agosto 2021, n. 2516 Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147: nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo Si fa seguito alla Lettera Circolare ABI del 27 luglio […]
Leggi tuttoAGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 agosto 2021, n. 211273 – Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58
il 6 Agosto, 2021in normativatags: NORMATIVA TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 agosto 2021, n. 211273 Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto […]
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22340 – In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari
il 6 Agosto, 2021in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE
In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22108 – In materia di deducibilità dei costi d’impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi
il 6 Agosto, 2021in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, IVA, TUIR
In materia di deducibilità dei costi d’impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22338 – In tema dì imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo
il 6 Agosto, 2021in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, RISCOSSIONE
In tema dì imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo
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