lavoro

Il giudicato sull’accertamento del diritto alla stabilizzazione costituisce evidentemente il presupposto logico-giuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il giudicato su quest’ultimo non può non estendersi al primo accertamento

Il giudicato sull’accertamento del diritto alla stabilizzazione costituisce evidentemente il presupposto logico-giuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il giudicato su quest’ultimo non può non estendersi al primo accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19354 depositata il 15 luglio 2024 – In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 21, primo comma, lett. c) del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione

In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, primo comma, lett. c) del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19348 depositata il 15 luglio 2024 – A norma dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio

A norma dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19667 depositata il 17 luglio 2024 – La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato

La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, seconda sezione, nella causa C‑196/23 depositata l’ 11 luglio 2024 – L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

INPS – Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 – Prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del Decreto-Legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 – Inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto nell’area riservata MyINPS da parte dei prestatori di lavoro occasionale

INPS - Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 Prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del Decreto-Legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 - Inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto nell’area riservata MyINPS da parte dei prestatori di lavoro occasionale Come indicato nella circolare n. 107 del [...]

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