lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15025 depositata il 4 giugno 2025 – Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa

Patente a crediti – Disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – Quesito – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota n. 964 del 4 giugno 2025

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota n. 964 del 4 giugno 2025 Patente a crediti - Disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana - Quesito In riscontro al quesito in oggetto, concernente l’applicabilità della sanzione prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, nell’ipotesi di disconoscimento - in [...]

INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025 – Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia – Modifiche al file XML

INPS - Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025 Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia - Modifiche al file XML L’INPS comunica quotidianamente, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, i dati riferiti agli attestati di malattia relativi ai propri lavoratori dipendenti mediante file in formato XML e TXT [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13681 depositata il 22 maggio 2025 – L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato

L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 202 – INPS – Messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025

INPS - Messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025 Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 - Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 202 - Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 97 del 15 novembre [...]

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI – Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025

INPS - Circolare n. 98 del 5 giugno 2025 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI - Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1675 depositata il 22 maggio 2025 – Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione

Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell’Unione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13172 depositata il 18 maggio 2025 – In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale

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