CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13302 depositata il 19 maggio 2025 – La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n.4, cod.civ. – così come dall’art.129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, incontestato l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all’art. 2946 cod.civ.
La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n.4, cod.civ. - così come dall’art.129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, incontestato l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 cod.civ.