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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22086 depositata il 24 luglio 2023 – La normativa europea non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un datore di lavoro «a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire», e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno

La normativa europea non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un datore di lavoro «a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire», e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22056 depositata il 24 luglio 2023 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20859 depositata il 18 luglio 2023 – In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell’attività di medico, si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

In tema di Irap, non ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell'attività di medico, si avvalga dell'ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22389 depositata il 25 luglio 2023 – L’inapplicabilità al personale di volo dell’aviazione civile delle disposizioni sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 – 15 del d.lgs. n. 66 del 2003) non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dal decreto legislativo n. 151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità

L’inapplicabilità al personale di volo dell’aviazione civile delle disposizioni sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 – 15 del d.lgs. n. 66 del 2003) non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dal decreto legislativo n. 151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22232 depositata il 25 luglio 2023 – Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti

Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21301 depositata il 19 luglio 2023 – La definizione a zero della sanzione postuli che il rapporto relativo al tributo sia stato definito, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo

La definizione a zero della sanzione postuli che il rapporto relativo al tributo sia stato definito, e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l'altro, l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21236 depositata il 19 luglio 2023 – In tema di diritti doganali, l’annullamento, in via di autotutela, di avvisi di rettifica dell’accertamento per ragioni esclusivamente procedimentali, cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, la riemessione degli avvisi emendati del vizio, non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione

In tema di diritti doganali, l'annullamento, in via di autotutela, di avvisi di rettifica dell'accertamento per ragioni esclusivamente procedimentali, cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, la riemessione degli avvisi emendati del vizio, non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13319 depositata il 30 marzo 2023 – Risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina e non dalla pubblicità della nomina

Risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze. Il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina e non dalla pubblicità della nomina

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