TRIBUTI

Integratori alimentari – Aliquota IVA applicabile – Risposta n. 337 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 337 del 5 giugno 2023 Integratori alimentari – Aliquota IVA applicabile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. (in seguito, ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente'') dichiara di essere una biotech­startup che opera nel settore sanitario. La Società ha sviluppato cinque preparazioni alimentari [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15503 depositata il 29 maggio 2023 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14853 depositata il 26 maggio 2023 – In caso di operazioni triangolari interne al territorio dell’Unione, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale e oggetto di un solo trasporto, non è imponibile la prima cessione di beni, ove si accerti che la merce oggetto della suddetta cessione venga trasportata dal primo acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, senza che il primo acquirente possa disporre della merce come proprietario ma risulti meramente interposto al fine di assolvere a un vincolo di consegna della merce al terzo soggetto passivo che la immetta in consumo

n caso di operazioni triangolari interne al territorio dell'Unione, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale e oggetto di un solo trasporto, non è imponibile la prima cessione di beni, ove si accerti che la merce oggetto della suddetta cessione venga trasportata dal primo acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, senza che il primo acquirente possa disporre della merce come proprietario ma risulti meramente interposto al fine di assolvere a un vincolo di consegna della merce al terzo soggetto passivo che la immetta in consumo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14772 depositata il 26 maggio 2023 – L’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale

L'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale

Debitore d’imposta ai fini IVA – Intervento diretto della stabile organizzazione italiana – Risposta n. 336 del 1° giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti da questi ultimi in reverse charge quando dette operazioni sono effettuate direttamente dal fornitore non residente, senza il tramite di una sua stabile organizzazione in Italia (cfr. commi 2 e 4). Quando invece queste operazioni sono effettuate per il tramite (rectius partecipazione attiva) della sua stabile organizzazione italiana, quest'ultima diventa debitore d'imposta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 – In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall’imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie’te’ relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo"; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici"): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie'te' relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 2, sentenza n. 49 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” – sottoposta alla tassa di registro – quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” - sottoposta alla tassa di registro - quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14777 depositata il 26 maggio 2023 – In un caso di vendita frazionata delle diverse unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio destinato ad attività turistico-alberghiera, si è esclusa la non tassabilità, ai fini IRAP, della relativa plusvalenza, proprio argomentando nel senso di che non potesse “ragionarsi in termini di cessione frazionata d’azienda, in quanto la stessa presuppone il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile, ed in cui, a seguito del trasferimento, sia mantenuta l’identità e conservata l’esercizio di una attività economica”

In un caso di vendita frazionata delle diverse unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio destinato ad attività turistico-alberghiera, si è esclusa la non tassabilità, ai fini IRAP, della relativa plusvalenza, proprio argomentando nel senso di che non potesse "ragionarsi in termini di cessione frazionata d'azienda, in quanto la stessa presuppone il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, ed in cui, a seguito del trasferimento, sia mantenuta l'identità e conservata l'esercizio di una attività economica"

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