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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione

In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15879 depositata il 6 giugno 2023 – Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 23946 depositata il 5 giugno 2023 – Il vizio di mancanza di motivazione, è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio

Il vizio di mancanza di motivazione, è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15840 depositata il 6 giugno 2023 – Con il giudicato esterno la sentenza del giudice con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento, in riferimento ai diversi anni, si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità.

Con il giudicato esterno la sentenza del giudice con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento, in riferimento ai diversi anni, si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15530 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé

In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15543 depositata il 1° giugno 2023 – Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15908 depositata il 6 giugno 2023 – Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21193 depositata il 18 maggio 2023 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato dal dolo generico ed è configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di questi ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni in modo di adempiere all’obbligo di versamento, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato dal dolo generico ed è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di questi ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni in modo di adempiere all'obbligo di versamento, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni

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