Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 213 depositata il 20 marzo 2023 – Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione
Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione