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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16834 depositata il 13 giugno 2023 – La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

La preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16589 depositata il 12 giugno 2023 – Costituisce restrizione al diritto di stabilimento fondate sulla nazionalità tutte quelle disposizioni previste negli ordinamenti nazionali che siano “suscettibili di porre i cittadini di altri Stati membri in una situazione di fatto e di diritto sfavorevole” rispetto a quella di cui godono coloro che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante

Costituisce restrizione al diritto di stabilimento fondate sulla nazionalità tutte quelle disposizioni previste negli ordinamenti nazionali che siano "suscettibili di porre i cittadini di altri Stati membri in una situazione di fatto e di diritto sfavorevole" rispetto a quella di cui godono coloro che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15698 depositata il 5 giugno 2023 – Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16482 depositata il 9 giugno 2023 – Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16252 depositata l’ 8 giugno 2023 – Il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all’art. 16, che l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia. A sua volta, l’art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all’avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto

Il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all'art. 16, che l'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia. A sua volta, l'art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all'avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16208 depositata l’ 8 giugno 2023 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16351 depositata l’ 8 giugno 2023 – Il vizio, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero nell’ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero nell'ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15560 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa

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