TRIBUTI

Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli – rticolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) – Risposta n. 365 del 3 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 365 del 3 luglio 2023 Articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) - Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il notaio istante (di seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18231 depositata il 26 giugno 2023 – Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto “puro”, potrebbe effettivamente violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessa Amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi “occulti”, dai quali sono stati prodotti ricavi “occulti”, pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall’imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest’ultimo

Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto "puro", potrebbe effettivamente violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistema nel quale fosse consentito alla stessa Amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi "occulti", dai quali sono stati prodotti ricavi "occulti", pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall'imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18150 depositata il 26 giugno 2023 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23596 depositata il 28 luglio 2022 – In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della “grave incongruenza” è necessario anche per gli avvisi di accertamento  notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l’art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" è necessario anche per gli avvisi di accertamento  notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato

Regime speciale lavoratori sportivi – Articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023 Articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Regime speciale lavoratori sportivi Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione del regime agevolativo dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18144 depositata il 26 giugno 2023 – Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L’importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L'importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 944 depositata il 30 marzo 2023 – Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione – Articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risposta n. 364 del 30 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 364 del 30 giugno 2023 Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione - Articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], di seguito anche istante, fa presente [...]

Torna in cima