Con l’approssimarsi della scadenza dell’invio telematico del prospetto informativo disabile si procede alla divulgazione delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, in quali casi i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo?
La trasmissione del prospetto non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Data pubblicazione articolo: 28-12-2018Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso.
Data pubblicazione articolo: 24-12-2018Se viene indicato NO nel campo “nessuna assunzione aggiuntiva”, devono essere compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione” con le date relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla ‘data di prima assunzione’. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Il riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale ‘direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere’, riguarda solo il personale dipendente da imprese edili?
personale dipendente da imprese edili?
Per ‘personale di cantiere’, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti dalla L.68/1999 e dalla L.134/2012 – continuano ad applicarsi ai contratti stipulati prima della L.92/2012 e a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della L.134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017La somma delle Scoperture categorie protette indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere alle Scoperture categorie protette indicate nel Riepilogo nazionale. Questo controllo è vincolante o è un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso. La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi. La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017L’invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili tramite il portale dei servizi del Ministero deve avvenire mediante compilazione online, oppure mediante caricamento di un file (si ipotizza mediante flusso XML)?
L’invio dovrà avvenire mediante compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico. Eventuali ulteriori modalità (per esempio caricamento di file xml) non sono attualmente previste.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. L’individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all’ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, concessa per procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sospende le convenzioni precedentemente stipulate. Negli altri casi, invece, la convenzione è sospesa unicamente nella provincia in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L. 92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto. L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’obbligo di trasmettere il prospetto informativo dei lavoratori disabili vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti?
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti all’invio telematico del prospetto informativo. La Nota del 14.12.2010 del Ministero del Lavoro precisa: “I soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.”
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Gli intermediari quale Sistema devono usare per l’ invio del prospetto informativo?
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
No. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” va inserito solamente il numero dei lavoratori in forza. L’indicazione dei nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette va inserita invece nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In merito agli istituti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, chi sono i soggetti preposti all’invio del Prospetto informativo?
Per gli istituti scolastici l’adempimento relativo all’invio del Prospetto informativo avviene tramite ciascun Ufficio scolastico provinciale, come indicato dalla Nota Circolare del MIUR del 29 gennaio 2009.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
Nella sezione “elenco lavoratori computabili” del Quadro 2 è necessario specificare i nominativi dei disabili in forza e delle categorie protette in forza eventualmente anche eccedenti l’1%. Si precisa che i lavoratori indicati nell’“Elenco lavoratori computabili” devono corrispondere al dato numerico dei disabili/categorie protette riportato nei “Dati relativi al personale dipendente”.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel modulo di accreditamento al sistema ministeriale per l’invio del Prospetto Informativo telematico, chi è il referente che provvede a livello informatico all’invio?
Il referente è la persona di riferimento aziendale che provvede all’invio del Prospetto Informativo. Può anche coincidere con il Dirigente.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un’azienda è già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Ministeriale per l’invio del Prospetto, dovendo inviare il prospetto con lo stesso sistema, deve accreditarsi di nuovo?
Le credenziali di accesso rimangono invariate e non si dovrà procedere ad un nuovo accreditamento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale indirizzo si invia il prospetto informativo telematico relativo al personale in servizio di cui all’art. 9 L.12/3/1999 n. 68?
Il prospetto informativo dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro, sia nel caso in cui la Regione si avvalga del dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nel caso in cui la Regione stessa sia dotata di un sistema autonomo. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Sono tenute all’invio del prospetto informativo anche le aziende per le quali durante lo scorso anno non si è registrata alcuna variazione nell’organico tale da incidere sull’obbligo di assunzione di personale disabile?
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della suddetta legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Si precisa tuttavia che, come indicato nella Nota operativa del 14 dicembre 2011, la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all’orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati” riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell’ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Relativamente ai campi “nessuna assunzione aggiuntiva”, nel caso in cui si indichi NO devono essere conseguentemente compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione”. Le date da indicare sono relative all’assunzione di
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla “data di prima assunzione”. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Chi sono gli esenti dall’obbligo assuntivo?
L’esenzione dall’obbligo assuntivo, indicata nell’articolo 5, comma 3-bis della Legge n.68/1999, interessa i datori di lavoro che occupano dipendenti impiegati in attività per cui è necessario il pagamento di un tasso del premio INAIL pari o superiore al 60 per 1000. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un’ autocertificazione datoriale. Come in passato, si richiede per l’esonero il versamento di un contributo da versare presso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Quando presentare l’autocertificazione?
L’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro l’8 agosto 2016, come indicato dalla nota direttoriale del 28 luglio 2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare l’autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come avviene l’Autocertificazione Esonero 60X1000?
Dal 3 maggio 2016 l’autocertificazione dell’esonero degli obblighi legati al collocamento mirato previsto per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose dovrà avvenire in via telematica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Entro quando è possibile rettificare un Prospetto inviato?
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. I dati la cui rettifica è possibile sono:
Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
Dati del referente: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail;
Sezioni gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti (113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro 2, sia nel quadro 3);
Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio rapporto, qualifica professionale (ISTAT);
Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale (ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche, Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione;
Convenzione: Stato, data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
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Espandi Tutto
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Riduci TuttoFAQ – cartelle di pagamento
aL’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante ed è onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione
Inserito
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5 Settembre, 2019Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.
Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizioneFAQ – procedure concorsuali
aL’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale
Inserito
on
6 Settembre, 2019La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).
Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonioaL’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis”
Inserito
on
5 Settembre, 2019Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).
Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis”FAQs – reddito di impresa
Inserito
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11 Febbraio, 2020No, nel regime forfettario non è possibile portare in detrazione i costi aziendali prodotti nell’anno.
Infatti, chi aderisce al regime introdotto con la legge n. 190/2014 calcola il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività svolta (art.1, comma 64).
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, in via presuntiva, in base alla percentuale di redditività attribuita all’attività effettivamente esercitata.
L’unica spesa che è possibile portare in deduzione dal reddito, così determinato, è quella relativa ai contributi previdenziali pagati nell’anno, dovuti per legge.Category:
aL’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale
Inserito
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6 Settembre, 2019La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).
Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonioaL’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva il reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile
Inserito
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6 Settembre, 2019Per i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera d), del DPR n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (cfr., da ultimo, Cass. 27552/2018).
Ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello Maria
Articolo 39, comma 2, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 – L’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva il reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile – Incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria – Gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi – Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su di un elemento unico, purché preciso e graveCategory:
aLegittima la motivazione dell’accertamento qualora vengano specificati gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata
Inserito
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6 Settembre, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 hanno affermato che nei casi in cui l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il suo operato è assistito da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.
Ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello Maria
Accertamento induttivo – L’operato dell’ufficio è assistito dalla presunzione di legittimità – Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate – Non è sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabiliCategory:
aL’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992
Inserito
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5 Settembre, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992aL’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante ed è onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione
Inserito
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5 Settembre, 2019Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.
Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizioneaL’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis”
Inserito
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5 Settembre, 2019Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).
Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis”aOmessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziari è legittimato determinare il reddito anche induttivamente utilizzando presunzioni semplici e risalendo ai fatti ignoti da quelli noti
Inserito
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4 Settembre, 2019I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019 hanno affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui vi sia stata un’omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti.
Ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019 (udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Dell’Orfano Antonella
Accertamento delle imposte sui redditi – Omessa dichiarazione – L’Ufficio può determinare induttivamente il reddito con l’utilizzo di presunzioni semplici ricostruendo i fatti ignoti da quelli notiCategory:
aL’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite su credito deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto
Inserito
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3 Settembre, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 hanno precisato che in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa.
Ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Cataldi Michele
Art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986 – Redditi di impresa – Deduzione di perdite su crediti – L’anno di competenza per la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto – Diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzioneCategory:
aNei casi di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili, salvo prova analitica contraria fornita dal contribuente
Inserito
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2 Settembre, 2019I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).
Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attivitàaPer le indagini “a tavolino” non esiste per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale
Inserito
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2 Settembre, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33524 del 27 dicembre 2018 ha precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini c.d. “a tavolino” (cfr. Cass. SSUU 24823/2015; in senso conforme, ex multis: Cass. 11560/2018).
Ordinanza n. 33524 del 27 dicembre 2018(udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Guida Riccardo
Indagini cosiddette “a tavolino” – Accertamenti ai fini Irpeg e Irap – Non esiste per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentaleCategory:
aLa semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza per cui la spesa deve essere riferita ad attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito di impresa
Inserito
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31 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31408 depositata il 5 dicembre 2018 hanno precisato che con riguardo al reddito di impresa la semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. Perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito è infatti non solo necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisca ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Né per provare tale ultimo requisito è sufficiente che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che essa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi oltre che l’importo la ragione della stessa e la sua coerenza economica, altrimenti risultando legittima la negazione della sua deducibilità, quale costo sproporzionato o estraneo ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
Sentenza n. 31408 del 5 dicembre 2018 (udienza 26 febbraio 2018)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Greco Antonio – Est. Federici Francesco
Reddito di impresa – La semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza – La spesa deve essere riferita ad attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito di impresaCategory:
aQuando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede
Inserito
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30 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27630 depositata il 30 ottobre 2018 intervenendo in tema “fatture false” ha precisato che quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dall’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.
Ordinanza n. 27630 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Mammone Giovanni – Est. Ariolli Giovanni
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare – Interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dimostrando che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata – Il contribuente-cessionario deve fornire la prova contrariaCategory:
aLe garanzie procedimentali di cui agli artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, trovano applicazione solo alle verifiche con accesso alle strutture destinate all’esercizio dell’attività
Inserito
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29 Agosto, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 27420 depositata il 29 ottobre 2018 hanno affermato che le garanzie procedimentali di cui agli artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti.
Ordinanza n. 27420 del 29 ottobre 2018 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Solaini Luca
Artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Le garanzie procedimentali ivi previste trovano applicazione solo a seguito di verifiche nei locali commerciali – Non operano nelle verifiche cd. “a tavolino”Category:
aE’ legittima la rettifica dell’ufficio se il contribuente non fornisce i dettagli delle movimentazioni in entrata
Inserito
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29 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25901 depositata il 16 ottobre 2018 ha statuito che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.
Ordinanza n. 25901 del 16 ottobre 2018 (udienza 17 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento delle imposte sui redditi – Presunzione legale ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il professionista che effettua un versamento su un conto corrente deve provare in modo analitico l’estraneità del versamento a fatti imponibiliCategory:
aE’ legittima la motivazione “per relationem” anche se l’Amministrazione non effettua una autonoma valutazione degli elementi acquisiti a mezzo del verbale redatto
Inserito
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29 Agosto, 2019Gli Ermellini con l’ordinanza n. 25786 depositata il 15 ottobre 2018 hanno statuito che la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560/2017). Né è necessario che l’accertamento menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. n. 8378/2017).
Ordinanza n. 25786 del 15 ottobre 2018 (udienza 27 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. La Torre Mario Enza
Motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento – Rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza – L’avviso di accertamento è legittimo – Non è necessario che riporti le osservazioni del contribuente ex articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivoCategory:
aE’ onere del contribuente dimostrare con fatti concreti che il sistema utilizzato dall’ufficio per il calcolo del maggior reddito non rispecchia la sua situazione
Inserito
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29 Agosto, 2019I giudici di legittimità con la sentenza n. 25662 depositata il 15 ottobre 2018 in tema di accertamento induttivo hanno chiarito che l’applicazione della percentuale di ricarico, il ricorso al sistema della media semplice ben può fondare la presunzione di un maggior reddito quando il contribuente non provi, ovvero non risulti in punto di fatto, che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cfr. Cass. 27568/2013; vd. anche Cass. 26312/2009).
Sentenza n. 25662 del 15 ottobre 2018 (udienza 13 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Catallozzi Paolo
Accertamento del reddito con applicazione della percentuale di ricarico attraverso l’utilizzo della media semplice – È legittima la presunzione di un maggior reddito – Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contrariaCategory:
al’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973
Inserito
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29 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25018 depositata il 10 ottobre 2018 ha precisato che l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, ai fini reddituali, e artt. 54 e 55 del Dpr n. 633 del 1972, ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti (Cfr., ex multis, Cass. 5977/07; 2761/2009; 25335/2010; 27323/2014; 25989/2014). Inoltre, l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013).
Ordinanza n. 25018 del 10 ottobre 2018 (udienza 19 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Castorina Rosaria Maria
Articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento parziale – Non è accertamento autonomo, ma costituisce una modalità procedurale che segue le stesse regole degli accertamenti – Gli uffici possono utilizzarlo anche a seguito di una segnalazione della Guardia di finanza che fornisce elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiaratoCategory:
aQualora le operazioni poste in essere non sono reali non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde, non trova applicazione il principio generale antielusivo
Inserito
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29 Agosto, 2019Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.
Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasioneaSocietà cooperative di produzione e lavoro l’esenzione dall’imposta sul reddito a condizione che il costo del lavoro non è inferiore al 50% del totale speso e lo “sconto” è pari alla metà, se il costo relativo ai soci è tra il 25% e il 50%
Inserito
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26 Agosto, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 intervenendo in tema di agevolazioni tributarie hanno affermato che laddove l’articolo 11 del Dpr n. 601 del 1973, prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (costo del lavoro) non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi, escluse le materie prime e sussidiarie, e che l’esenzione è pari alla metà, se il costo sostenuto con i soci è compreso tra il 25% ed il 50%, deve intendersi nel senso che anche i costi ritenuti indeducibili vadano considerati tra i costi complessivi, ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro.
Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Art. 11 del DPR n. 601 del 1973 – Condizioni per fruire dell’esenzione dalle imposte – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Anche i costi indeducibili vanno considerati tra i costi complessiviCategory:
aLa competenza economica dei costi è stabilita dall’articolo 109 del TUIR e non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività
Inserito
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26 Agosto, 2019Gli Ermellini con l’ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 intervenendo in tema di reddito d’impresa hanno affermato che l’articolo 75 (numerazione anteriore a quella introdotta dal DLgs n. 344 del 2003,) del Dpr n. 917 del 1986 (attualmente 109), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (cfr, in tal senso, Cassazione 3418/2010).
Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Reddito d’impresa – Articolo 75 del Dpr n. 917 del 1986 – Non è ammessa la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Il contribuente, al fine di non alterare i risultati della dichiarazione, non è arbitro nella scelta di imputare un costo ad un esercizio anziché ad un altroCategory:
aNon usufruiscono dell’agevolazione in quanto si tratta di costi e non di beni gli investimenti su beni di proprietà di terzi che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno autonomia funzionale
Inserito
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26 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 ha stabilito che gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, possono ugualmente beneficiare dell’agevolazione, a condizione che si tratti di opere che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità, che al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall’utilizzatore e possano trovare impiego a prescindere dal bene a cui accedono, e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” (articolo 67 del Dpr n. 917/1986, oggi articolo 102). Qualora, invece, si tratti di spese incrementative di beni di proprietà di terzi, utilizzabili dall’impresa a titolo di locazione o comodato, che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno una autonomia funzionale, essi devono essere iscritti nel bilancio tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, ai sensi dell’articolo 74, comma 3 (vigente ratione temporis), del Dpr n. 917/1986, e non sono agevolabili trattandosi di costi, e non di beni (cfr, ex multis, Cassazione 12303/2018).
Ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 (udienza 22 giugno 2018)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Est. Balsamo Milena
Investimenti su beni utilizzati dall’impresa in virtù di un contratto di locazione o comodato – L’agevolazione spetta se le opere hanno una propria individualità e autonoma funzionalità e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” – Investimenti su beni di proprietà di terzi che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno autonomia funzionale – Sono iscritti in bilancio tra le “altre immobilizzazioni materiali” – Non usufruiscono dell’agevolazione in quanto si tratta di costi e non di beniCategory:
aPer i tributi “non armonizzati”, l’ordinamento nazionale non prevede alcun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale
Inserito
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26 Agosto, 2019I giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 17782 del 6 luglio 2018 intervenendo in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali hanno affermato che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Ordinanza n. 17782 del 6 luglio 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Manzon Enrico
Verifiche fiscali – Tributi armonizzati – L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di attivare il contraddittorio solo se il contribuente ha enunciato le ragioni che avrebbe potuto far valere e non ha proposto opposizione pretestuosa – Tributi non armonizzati – Nella legislazione non esiste un generalizzato obbligo – L’attivazione del contraddittorio sussiste solo ove risulti specificamente sancito.Category:
aNell’accertamento sintetica del reddito, l’Amministrazione può “supporre” l’ingerenza di più elementi, mentre è a carico del contribuente l’onere della prova contraria
Inserito
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26 Agosto, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 17224 del 2 luglio 2018 intervenendo in materia di accertamento tributario hanno statuito che gli indici presuntivi di cui all’articolo 1 del D.M. del 10 settembre 1992, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate.
Ordinanza n. 17224 del 2 luglio 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento tributario – Indici presuntivi di cui all’articolo 1 del D.M. del 10 settembre 1992 – Sono superati solo se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le speseCategory:
aNell’accertamento sintetico è ammessa la prova contraria a carico del contribuente a condizione che l’entità dei redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione
Inserito
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26 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha puntualizzato che a norma dell’art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”; che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere): in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico.
Ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 (udienza 6 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento sintetico – Art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare attraverso idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – L’idonea documentazione consiste in una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accadutoCategory:
aL’avviso di accertamento può essere fondato su testimonianze verbali assunte in sede extraprocessuale
Inserito
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26 Agosto, 2019I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 17127 del 28 giugno 2018 hanno stabilito che nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario e, pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c., vale a dire di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento.
Ordinanza n. 17127 del 28 giugno 2018 (udienza 16 maggio 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Greco Antonio
Processo tributario – Le dichiarazioni di terzi in fase di accertamento hanno valore indiziario – Tuttavia costituiscono prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamentoCategory:
aL’Agenzia delle Entrate, anche in presenza di contabilità formalmente corretta, può sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi rispetto ai dichiarati
Inserito
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24 Agosto, 2019Gli Ermellini con l’ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini Iva, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento dei contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Zoso Liana Maria Teresa
Accertamento delle imposte sui redditi e Iva – La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude l’accertamento analitico-induttivo – L’ufficio può desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.Category:
aPer vincere la presunzione inerente i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario non è sufficiente una prova generica
Inserito
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23 Agosto, 2019I giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 22089 dell’11 settembre 2018 hanno precisato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (di recente, Cass. n. 4829/2015) e che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.
Ordinanza n. 22089 dell’11 settembre 2018 (udienza 18 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Luciotti Lucio
Accertamento delle imposte sui redditi – I prelevamenti ed i versamenti si presumono ricavi ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente per superare tale presunzione deve fornire una analitica prova contraria – Tale principio si applica anche alle società a ristretta compagine sociale – Le movimentazioni effettuate sui conti correnti dei soci, in mancanza di analitica prova contraria, si ascrivono all’ente sottoposto a verificaCategory:
aL’Amministrazione finanziaria può procedere, in base a specifiche norme, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta con l’accertamento analitico-induttivo
Inserito
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23 Agosto, 2019Per i giudici di legittimità con l’ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018 l’Amministrazione finanziaria con l’accertamento analitico-induttivo procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 (come in materia di IVA, ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (cfr., ex multis, Cassazione n. 28728/2017)
Ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina M. – Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera M. G.
Accertamento analitico-induttivo – Articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 – L’Ufficio procede alla rettifica dei componenti reddituali anche in presenza di contabilità formalmente tenuta – Le valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti possono far desumere che la contabilità sia nel suo complesso inattendibileCategory:
aLegittimo l’accertamento induttivo qualora il contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata
Inserito
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23 Agosto, 2019La Corte di Cassazione con la sentenza n.21823 del 7 settembre 2018 ha statuito che il contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell’Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità di quelle scritture, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del DPR n. 600 del 1973.
Sentenza n. 21823 del 7 settembre 2018 (udienza 26 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Crucitti Roberta
Art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973 – La mancata collaborazione del contribuente alle richieste dell’Ufficio fonda il sospetto in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili – È legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973Category:
aLegittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa
Inserito
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23 Agosto, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 21142 del 24 agosto 2018 hanno stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci. (cfr. ex multis, Cassazione 12025/2018).
Ordinanza n. 21142 del 24 agosto 2018 (udienza 12 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Guida Riccardo
Accertamento delle imposte sui redditi – Società di capitali a ristretta base azionaria – E’ legittima la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – La società deve offrire la prova contrariaCategory:
aUn soggetto che detiene una partecipazione in una società di persone può avvalersi del regime forfetario per le imprese minori?
Inserito
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18 Ottobre, 2017La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2017), prevedendo specifiche categorie di soggetti esclusi. Tra questi rientrano coloro che “partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir” (articolo 1, comma 57). In linea generale, la causa di esclusione in parola si realizza ogni qual volta, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito. Pertanto, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, essa non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio. Ancora, l’esclusione non si applica nelle ipotesi in cui il contribuente, in regime forfetario, dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società ovvero erediti una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 116 del Tuir, di una società che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio. Infine, la preclusione non scatta nel caso in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 2.3).
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FAQs – Sanzioni fiscali
aQualora le operazioni poste in essere non sono reali non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde, non trova applicazione il principio generale antielusivo
Inserito
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29 Agosto, 2019Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.
Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasioneProcesso Tributario
aL’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992
Inserito
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5 Settembre, 2019I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992aL’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante ed è onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione
Inserito
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5 Settembre, 2019Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.
Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizioneaNei casi di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili, salvo prova analitica contraria fornita dal contribuente
Inserito
on
2 Settembre, 2019I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).
Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attivitàaQualora le operazioni poste in essere non sono reali non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde, non trova applicazione il principio generale antielusivo
Inserito
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29 Agosto, 2019Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.
Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasionemalattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione di essere escluso dall’obbligo art.3 ma obbligato per l’art.18, deve presentare il prospetto informativo?
Il prospetto deve essere presentato. Il calcolo della base computo per l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18. Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato, ma ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art.18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017
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