CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9686 depositata il 14 aprile 2025 – In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall’eventuale accoglimento di quest’ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all’impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili
In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili