DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9686 depositata il 14 aprile 2025 – In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall’eventuale accoglimento di quest’ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all’impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili

In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9672 depositata il 13 aprile 2025 – Le censure ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non possono porsi per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Le censure ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non possono porsi per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9468 depositata l’ 11 aprile 2025 – Il dissidio tra due consulenze tecniche che siano state disposte nei gradi di merito può dar luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando quella recepita dalla sentenza impugnata ometta l’esame di un fatto storico avente portata astrattamente decisiva, ossia tale che, se considerato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione

Il dissidio tra due consulenze tecniche che siano state disposte nei gradi di merito può dar luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando quella recepita dalla sentenza impugnata ometta l'esame di un fatto storico avente portata astrattamente decisiva, ossia tale che, se considerato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9016 depositata il 5 aprile 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9078 depositata il 6 aprile 2025 – In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione (oggetto della doglianza di cui al secondo motivo del presente ricorso) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione (oggetto della doglianza di cui al secondo motivo del presente ricorso) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9174 depositata l’ 8 aprile 2025 – Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8592 depositata il 1° aprile 2025 – I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8830 depositata il 3 aprile 2025 – Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS ai sensi dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello “ius superveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l'INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius superveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

Torna in cima