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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5046 depositata il 26 febbraio 2025 – Se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta

Se è vero che l'autonomia dei periodi d'imposta comporta l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5007 depositata il 26 febbraio 2025 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza 0n. 5388 depositata il 1° marzo 2025 – L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4742 depositata il 23 febbraio 2025 – L’art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, prescrivendo per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligo di “informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta

L’art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, prescrivendo per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligo di “informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5940 depositata il 6 marzo 2025 – L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5623 depositata il 3 marzo 2025 – Il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 3928 depositata il 21 novembre 2024 – Nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci laddove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società

Nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci laddove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 19, sentenza n. 6582 depositata il 20 novembre 2024 – Il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se non sposta la residenza nel comune in cui sorge l’unità abitativa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 19, sentenza n. 6582 depositata il 22 novembre 2024 Il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se non sposta la residenza nel comune in cui sorge l’unità abitativa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con [...]

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