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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4265 depositata il 18 febbraio 2025 – L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta

L'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta"

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 5802 depositata il 4 marzo 2025 – La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

La prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5112 depositata il 27 febbraio 2025 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5134 depositata il 27 febbraio 2025 – I soci, per il solo fatto di possedere tale qualità, rispondono delle obbligazioni tributarie facenti capo alla società cancellata, non definiti al momento della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione

I soci, per il solo fatto di possedere tale qualità, rispondono delle obbligazioni tributarie facenti capo alla società cancellata, non definiti al momento della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 7027 depositata il 20 febbraio 2025 – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-Pis cod. pen., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019. Peraltro, in tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, rientra l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anch attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-Pis cod. pen., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019. Peraltro, in tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anch attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025 – L’esenzione dell’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’ 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 – Prescrizione del credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5601 depositata il 3 marzo 2025 Ritualità delle notifiche esattoriali - Notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito - Opposizione proposta contro l’intimazione di pagamento - Prescrizione del credito - Doppia conforme - Difetto di motivazione - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Ricorso per cassazione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5318 depositata il 28 febbraio 2025 – In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita

In tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita

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