cassazione procedure concorsuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 23200 depositata il 31 luglio 2023 – Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26240 depositata il 16 giugno 2023 – Solo il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una  distrazione  ed  integra,  pertanto,  la  fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all’interno della società

Solo il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una  distrazione  ed  integra,  pertanto,  la  fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all'interno della società

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20889 depositata il 18 luglio 2023 – La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione

La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 17106 depositata il 15 giugno 2023 – In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura

In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18477 depositata il 28 giugno 2023 – Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 78, secondo comma l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 78, secondo comma l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18460 depositata il 28 giugno 2023 – In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore abbia legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso

In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore abbia legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13826 depositata il 19 maggio 2023 – La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio

La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10046 depositata il 14 aprile 2023 – In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela

In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela

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