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Corte di Cassazione ordinanza n. 19117 del 14 giugno 2022 – L’accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell’accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notifica attinente all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l’accertamento nei confronti del socio

L'accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio

Corte di Cassazione ordinanza n. 19115 del 14 giugno 2022 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

Corte di Cassazione ordinanza n. 19114 del 14 giugno 2022 – Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia

Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia

Corte di Cassazione ordinanza n. 19113 del 14 giugno 2022 – In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dall’art. 46 della I. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 19112 del 14 giugno 2022 – In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa (principio di inerenza), essendo necessario un quid pluris, cioè che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA

In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa (principio di inerenza), essendo necessario un quid pluris, cioè che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA

Corte di Cassazione ordinanza n. 19103 del 14 giugno 2022 – La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, ma ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato, dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, a1 sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell”‘ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, ma ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato, dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, a1 sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell"'ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2022, n. 23674 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29367 depositata il 25 luglio 2022 – Non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e, conseguentemente, alcuna invalidità dell’udienza o della sentenza di appello a causa dei mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza

Non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e, conseguentemente, alcuna invalidità dell'udienza o della sentenza di appello a causa dei mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza

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