Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9430 depositata il 10 aprile 2025 – In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale
In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale