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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16302 depositata il 28 aprile 2022 – Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – è esplicita nel senso di imporre il versamento dell’imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Qualora vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - è esplicita nel senso di imporre il versamento dell'imposta, ma di precluderne la detrazione. Quando si è la cospetto di un appalto non genuino, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera si è in presenza di operazioni inesistenti. Alla luce di ciò ricorrono, per quanto qui interessa, tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità della società ricorrente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, risultando infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondati o non consentiti gli altri

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41582 depositata il 10 settembre 2021 – Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell’art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019

Per il reato di dichiarazione fraudolente a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), il fine di evadere le imposte si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta. inoltre non trova applicazione, per i reati fiscali commessi fino al 24 dicembre 2019, l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.l. n. 124/2019.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32100 depositata il 25 luglio 2023 – L’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ambito delle «definizioni», accomuna in un’unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

L'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, nell'ambito delle «definizioni», accomuna in un'unica categoria le fatture per operazioni inesistenti, sia quelle tali per ragioni oggettive, sia quelle tali per ragioni soggettive, precisando: «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13620 depositata il 17 maggio 2023 – L’avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d’imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d’informazione e collaborazione e di garantire il pieno esercizio del diritto di  difesa,  non è legittimo  l’intento dell’Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di “riserva”, sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l’alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l’Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile

L'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione e di garantire il pieno esercizio del diritto di  difesa,  non è legittimo  l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 130 depositata il 5 giugno 2023 – Nel caso di riqualificazione fiscale di una associazione in ditta individuale, non è sindacabile la scelta dell’Amministrazione finanziaria di accertare le maggiori imposte nei soli confronti del presidente dell’associazione

Nel caso di riqualificazione fiscale di una associazione in ditta individuale, non è sindacabile la scelta dell’Amministrazione finanziaria di accertare le maggiori imposte nei soli confronti del presidente dell’associazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25430 depositata il 29 agosto 2023 – Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell’INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa

Il Fondo costituito presso l'INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e dev'essere logicamente escluso che i creditori personali dell'INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell'art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell'INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25428 depositata il 29 agosto 2023 – Il termine per effettuare il versamento del contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto decorre dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25428 depositata il 29 agosto 2023 Lavoro - TFR - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto - Modalità del versamento con cadenza mensile da parte del datore di lavoro - Mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 [...]

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