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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 9610 depositata il 7 marzo 2023 – Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell’art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l’art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un’esenzione dall’IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l’art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall’IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l'art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un'esenzione dall'IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l'art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall'IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 128 depositata il 27 ottobre 2022 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell’ambito del contenzioso tributario in esame

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2760 depositata il 26 ottobre 2022 – E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

E’ dalla data della pubblicazione della sentenza, attraverso il deposito, che inizia a decorrere il termine per proporre appello ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 546/92, senza che, a tal fine, rilevino eventuali comunicazioni della segreteria della corte alle parti. L’impugnabilità della sentenza è, dunque, esclusa se sono trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo quanto previsto per la parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo (art. 327 c.p.c.)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4045 depositata il 21 ottobre 2022 – Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 – Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest’ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest’ultimo

Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell'art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione – con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento – senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6862 depositata il 7 marzo 2023 – La mancata decisione su un eccezione va ricondotta all’omessa pronuncia e, pertanto, all’error in procedendo, consentendo l’accesso della Corte di cassazione agli atti del processo. In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito

La mancata decisione su un eccezione va ricondotta all’omessa pronuncia e, pertanto, all’error in procedendo, consentendo l’accesso della Corte di cassazione agli atti del processo. In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito

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