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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5598 depositata il 23 febbraio 2023 – In tema di dimissioni volontarie la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere influenzate “da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell’occupazione lavorativa” e che possano essere indotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente.

In tema di dimissioni volontarie la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all'iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere influenzate "da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell'occupazione lavorativa" e che possano essere indotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 5205 depositata il 20 febbraio 2023 – La cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 4 l. 223/1991, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta con un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

La cessazione dell'attività è scelta dell'imprenditore, espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 l. 223/1991, applicabili per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta con un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33569 depositata il 15 novembre 2022 – In tema  di  prova  documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni

In tema  di  prova  documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33568 depositata il 15 novembre 2022 – Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l’antieconomicità di un costo – intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente

Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l'inattendibilità della condotta del contribuente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33567 depositata il 15 novembre 2022 – La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all’atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, “qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all'atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, "qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

Corte di Cassazione, sentenza n. 33566 depositata il 15 novembre 2022 – Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Viola tale principio il contribuente indica in quali atti avrebbe proposto simili censure, ma lo fa in maniera generica e riprodurre, almeno in sintesi, le formule utilizzate nel ricorso introduttivo

Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Viola tale principio il contribuente indica in quali atti avrebbe proposto simili censure, ma lo fa in maniera generica e riprodurre, almeno in sintesi, le formule utilizzate nel ricorso introduttivo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022 – In tema di IVA l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d’impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

In tema di IVA l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d'impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5288 depositata il 20 febbraio 2023 – L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, e che si sostanzia in un’erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità

L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, e che si sostanzia in un'erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità

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