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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5261 depositata il 20 febbraio 2023 – Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5366 depositata il 21 febbraio 2023 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Seppure l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Seppure l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5331 depositata il 21 febbraio 2023 – La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell’autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono

La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell'autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5245 depositata il 20 febbraio 2023 – Qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura Docfa, l’Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito

Qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura Docfa, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 – Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 Lavoro - Conguaglio operato per l’eccedenza di retribuzione corrisposta - Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale - Contratti di solidarietà difensivi - Cd. riproporzionamento della retribuzione feriale - Tardività del ricorso - Accoglimento Fatti di causa 1. Con sentenza del 21.1.2021 la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5264 depositata il 20 febbraio 2023 – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5194 depositata il 20 febbraio 2023 – Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5373 depositata il 21 febbraio 2023 – In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

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