SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35114 – In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35111 – La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 – In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall’art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2022, n. 35109 – Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 – Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. L’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti […], non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti [...], non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35087 – In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35043 – La spettanza al giudice di merito dell’indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti

La spettanza al giudice di merito dell'indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987 – Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

Torna in cima