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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19697 depositata il 16 luglio 2025 – L’interpretazione degli atti negoziali, ed anche degli atti unilaterali, si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito; il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di una motivazione logica e coerente

L’interpretazione degli atti negoziali, ed anche degli atti unilaterali, si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito; il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di una motivazione logica e coerente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19696 depositata il 16 luglio 2025 – La mancata ammissione della prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento

La mancata ammissione della prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19374 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19787 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19780 depositata il 17 luglio 2025 – Il provvedimento di diniego di autotutela che non abbia contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall’avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi del citato art. 6), che la lite avente ad oggetto il diniego di autotutela non possa essere definita ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge 197/2022

Il provvedimento di diniego di autotutela che non abbia contenuto impositivo, in quanto con esso non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi del citato art. 6), che la lite avente ad oggetto il diniego di autotutela non possa essere definita ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge 197/2022.

Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza n. 20929 depositata il 23 luglio 2025 – La decisione del giudice sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad oggetto la tutela di interessi legittimi. Ne discende che la contestazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istituita presso presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile

La decisione del giudice sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad oggetto la tutela di interessi legittimi. Ne discende che la contestazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istituita presso presso la Commissione tributaria ai sensi dell’art. 138 del testo unico sulle spese di giustizia, sono impugnabili attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 e quindi dinanzi al giudice civile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19630 depositata il 16 luglio 2025 – Ove nei «dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione» si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica del periodo di riferimento di dodici mesi, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto ad una prestazione previdenziale in una situazione tutelata dal medesimo ordinamento assicurativo

Ove nei «dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione» si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica del periodo di riferimento di dodici mesi, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto ad una prestazione previdenziale in una situazione tutelata dal medesimo ordinamento assicurativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19440 depositata il 15 luglio 2025 – In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l’INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda

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