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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12029 depositata il 7 maggio 2025 – In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco

In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell'azione, attinente all'interesse ad agire del fisco

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9286 depositata l’ 8 aprile 2025 – La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12016 depositata il 7 maggio 2025 – Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l’inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento

Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l'inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11584 depositata il 2 maggio 2025 – Il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione

Il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11939 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15697 depositata il 22 aprile 2025 – Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  Ordinanza n. 11244 depositata il 29 aprile 2025 – L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11585 depositata il 2 maggio 2025 – In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale

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