Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 – La nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all’Agenzia delle entrate
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 Contenzioso - Onere della prova - La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 disposta della legge 130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - Sussiste Massima: La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 [...]