SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 4828 depositata il 16 febbraio 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6094 depositata il 28 febbraio 2023 – La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale

La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6093 depositata il 28 febbraio 2023 – Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6058 depositata il 28 febbraio 2023 – In tema di rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione non è più sostenibile che la regola generale sia l’avvalimento dell’avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un’eccezione, perché il tenore testuale della norma esclude con chiarezza sia l’organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) tra le due facoltà radicate in capo all’A.d.E.R

In tema di rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 1040 depositata il 22 settembre 2022 – L’applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell’analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

L'applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

Commissione Tributaria  Provinciale di Udine, sezione 1, sentenza n. 73 depositata il 14 maggio 2020 – Un credito di imposta di cui non è in contestazione il presupposto sostanziale (ovverosia l’effettivo sostenimento dei costi ai quali la normativa correla il diritto all’agevolazione fiscale) può venir meno per il mancato assolvimento di un mero adempimento formale soltanto ove i detti obblighi formali siano funzionali ad un controllo dell’Amministrazione finanziaria sull’effettiva esistenza del presupposto sostanziale

Un credito di imposta di cui non è in contestazione il presupposto sostanziale (ovverosia l'effettivo sostenimento dei costi ai quali la normativa correla il diritto all'agevolazione fiscale) può venir meno per il mancato assolvimento di un mero adempimento formale soltanto ove i detti obblighi formali siano funzionali ad un controllo dell'Amministrazione finanziaria sull'effettiva esistenza del presupposto sostanziale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5998 depositata il 28 febbraio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente

Torna in cima