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Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1700 depositata il 20 febbraio 2023 – In forza dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, un operatore economico che sia interessato, in particolare, da uno dei motivi di esclusione facoltativi di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, fermo restando che, se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto per un siffatto motivo. Tale disposizione introduce, dunque, un meccanismo di provvedimenti di ravvedimento operoso (self-cleaning) conferendo al riguardo un diritto agli operatori economici che gli Stati membri devono garantire al momento della trasposizione di tale direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite da quest’ultima

In forza dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, un operatore economico che sia interessato, in particolare, da uno dei motivi di esclusione facoltativi di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, fermo restando che, se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto per un siffatto motivo. Tale disposizione introduce, dunque, un meccanismo di provvedimenti di ravvedimento operoso (self-cleaning) conferendo al riguardo un diritto agli operatori economici che gli Stati membri devono garantire al momento della trasposizione di tale direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite da quest’ultima

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9530 depositata il 7 aprile 2023 – Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all’art. 76 Cost., rimette gli atti alla Corte costituzionale

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all’art. 76 Cost., rimette gli atti alla Corte costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 67 dell’ 11 aprile 2023 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 67 dell' 11 aprile 2023 Processo del lavoro - Udienza di discussione della causa - Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto - Richiesta al giudice, nella memoria tempestivamente depositata ex art. 416 codice di procedura civile, che, a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9165 depositata il 3 aprile 2023 – Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 2, sentenza n. 1011 depositata il 3 febbraio 2023 – La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9199 depositata il 3 aprile 2023 – Il soggetto legittimato può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

Il soggetto legittimato può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7110 depositata il 9 marzo 2023 – In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento

In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l'ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l'omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l'obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all'adozione di tale provvedimento

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1635 depositata il 16 febbraio 2023 – Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto

Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto

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